Premierato

Il Disegno di Legge Costituzionale proposto dal governo per l’introduzione del cosiddetto Premierato, è stato approvato in prima lettura dal Senato.
A titolo introduttivo riassumiamo gli aspetti salienti del provvedimento e i principali rilievi critici: argomenti che troverete sviluppati con maggiore ampiezza nelle varie sottosezioni.
Nella sezione testi troverete un file con le modifiche approvate dal Senato al testo presentato dal Governo. Le più sostanziali riguardano lo scioglimento delle Camere che comunque rimane vincolato alle decisioni del Presidente del Consiglio eletto.

Uno
Il Disegno di Legge Costituzionale n.935 è stato presentato in Senato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Alberti Casellati.
Chiosa 1
Che sia il Governo a presentare una proposta di revisione costituzionale di questa portata e non un organismo parlamentare, la dice lunga sui rapporti di forza già oggi esistenti tra governo e parlamento che è impegnato perlopiù a votare provvedimenti governativi, spesso con il ricorso alla fiducia. Questa procedura, che contraddice il principio per cui le regole si discutono insieme, ci dice anche qualcosa sugli esiti a cui si vuole giungere.

Due
Il titolo del Disegno di Legge Costituzionale è:
Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
Chiosa 2
Il titolo è già una dichiarazione politica e propagandistica buona per il quesito da sottoporre agli elettori in un eventuale referendum confermativo: chi vuole opporsi al fatto che i cittadini possano scegliere chi li governa e che il governo sia stabile, non esposto a ribaltoni? In realtà in nessun paese democratico al mondo si elegge direttamente il capo del governo, una riforma che sconvolgerebbe completamente l’equilibrio dei poteri disegnato dalla Costituzione.

Tre
L’articolo 1 del Disegno di Legge prevede l’eliminazione della facoltà del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita. L’articolo 8 introduce una norma transitoria che lascia in carica i senatori a vita nominati prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale in discussione.
Chiosa 3
Quale fastidio diano i senatori a vita non è dato sapere, se non ricordando passate polemiche del centro destra sul voto di alcuni senatori a vita in delicati passaggi  parlamentari.

Quattro
Il Disegno di Legge Costituzionale prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio contestualmente all’elezione delle due Camere. A una legge ordinaria è demandata l’individuazione del sistema elettorale, che dovrà comunque garantire la maggioranza assoluta dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio.
Chiosa 4
L’indicazione del sistema elettorale in Costituzione e di un premio di maggioranza abnorme è cosa inaudita e di difficile percorribilità. Il premio di maggioranza, avrà effetti deleteri a cascata su tutte le nomine degli organismi di garanzia, dalla Corte Costituzionale al CSM. Già la Corte Costituzionale ha stabilito che un simile premio, non possa esistere senza l’indicazione di una soglia minima e congrua di voti. Basti pensare, infatti, a cosa accadrebbe se i i candidati alla presidenza del consiglio fossero più di due.
Nel testo definitivo del disegno di legge è poi caduta l’indicazione che il voto per il presidente del consiglio e per le camere avvenga su di un’unica scheda.
Si potrebbe quindi arrivare al paradosso che un candidato presidente del consiglio abbia la maggioranza dei voti, ma non li abbia la sua coalizione.

Cinque
Il Disegno di Legge prevede (Art.7) che il Presidente della Repubblica conferisca l’incarico al Presidente del Consiglio, eletto il quale deve ottenere la fiducia delle Camere. Se questo non avviene per due volte, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
Esistono poi altre fattispecie: nel caso in cui il Presidente del Consiglio eletto perda la fiducia, il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere.
Se invece è il Presidente del Consiglio a rassegnare le dimissioni, questi, entro sette giorni, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere e quest’ultimo lo deve disporre.
Infine, qualora il Presidente del Consiglio non eserciti tale facoltà e nei casi di morte o impedimento permanente, Il Presidente della Repubblica potrà, per una sola volta, conferire l’incarico di formare il Governo nuovamente al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare della stessa coalizione
Chiosa 5
I promotori della riforma si sono affrettati a dire che essa non tocca i poteri del Presidente della Repubblica, istituzione che in questi anni ha mantenuto credibilità e forza. In realtà con la riforma, la legittimazione e di conseguenza il peso politico del Presidente della Repubblica, sarà nulla in confronto ad un Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo.
Come si capisce leggendo l’arzigogolato articolo 7, Al Presidente della Repubblica sarà preclusa ogni libertà nell’esercitare il proprio principale potere, lo scioglimento delle Camere. Qualora il Presidente del Consiglio perda la fiducia, il Presidente della Repubblica non avrà alcuna possibilità di cercare soluzioni alternative. Una facoltà, sia pure formalmente rispettata formalmente, diventa così un obbligo e un potere obbligato non è più un potere.

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