Il 18 giugno 2024 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata presentato dal Ministro Calderoli. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno, ora è la legge n.86 in vigore dal 13 luglio 2024.
Il 26 settembre scorso il Comitato Promotore del referendum per l’abrogazione della Legge Calderoli sull’autonomia differenziata, ha depositato presso la Corte di Cassazione oltre un milione e trecentomila firme raccolte con una straordinaria mobilitazione nel corso dell’estate.
Il 14 Novembre la Corte Costituzionale si è espressa sui ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna, ravvisando ben sette profili d’incostituzionalità nella Legge Calderoli che dovrà essere modificata dal Parlamento.
Nelle prossime settimane la Corte di Cassazione dovrà valutare l’ammissibilità dei quesiti referendari.
Ma cosa prevede al momento attuale la Legge Calderoli?
1-L’autonomia differenziata
Il DDL Calderoli è una legge di 11 articoli che stabilisce le procedure legislative e amministrative attraverso cui sarà possibile dare attuazione alle autonomie stabilite dalla riforma del Titolo V della Costituzione, modificato nel 2001. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle materie di legislazione concorrente indicate nell’articolo 117 della Costituzione.
Cosa s’intende per legislazione concorrente? L’articolo 117, recita: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Non si tratta quindi di un semplice trasferimento di competenze gestionali, ma di un potere legislativo, che potrà disciplinare in maniera diversa aspetti fondamentali della vita di cittadini, che vivono anche a pochi chilometri di distanza, di qua o di là da un confine regionale, con buona pace del principio dell’unità nazionale.
Le materie individuate negli art.116 e 117 sono:
– rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni
– commercio con l’estero
– tutela e sicurezza del lavoro
– istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (già di esclusiva competenza regionale n.d.r.)
– professioni
– ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi
– tutela della salute
– alimentazione
– ordinamento sportivo
– protezione civile
– governo del territorio
– porti e aeroporti civili
– grandi reti di trasporto e di navigazione
– ordinamento della comunicazione
– produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
– previdenza complementare e integrativa
– coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
– valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
– casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
– enti di credito fondiario e agrario a cara ere regionale
– organizzazione della giustizia di pace
– norme generali sull’istruzione
– tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
Come si vede una serie di materie rilevatissime, che prefigurano un paese con legislazioni (e diritti) a macchia di leopardo. Ambiti così ampi inevitabilmente destinati a generare l’apertura di infiniti contenziosi, tra Stato e Regioni, come già oggi sovente avviene.
2- I Livelli essenziali di prestazione
La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione dei Lep (Livelli essenziali di prestazione), cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.
Il Governo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl, dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep.
È evidente che la determinazione dei Lep e dei relativi costi, rappresenta un aspetto dirimente, che, secondo come sarà sciolto e al netto di trucchi contabili cui la maggioranza di governo ci ha abituato, rischia di cristallizzare (criterio della spesa storica), se non aggravare (il richiamo ai livelli minimi) gli squilibri oggi esistenti.
Nove materie infine, tra cui la protezione civile e i rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni, sono escluse dalla determinazione dei LEP.
Su queste materie insomma, sarà possibile da subito attuare intese Regioni-Governo per il trasferimento delle competenze e delle relative risorse.