Autonomia differenziata

Il 18 giugno 2024 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata presentato dal Ministro Calderoli. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno, ora è la legge n.86 in vigore dal 13 luglio 2024.

Il 26 settembre scorso il Comitato Promotore del referendum per l’abrogazione della Legge Calderoli sull’autonomia differenziata, ha depositato presso la Corte di Cassazione oltre un milione e trecentomila firme raccolte con una straordinaria mobilitazione nel corso dell’estate.

Il 12 Novembre la Corte Costituzionale si è espressa sui ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna, ravvisando ben sette profili d’incostituzionalità nella Legge Calderoli, che dovrà essere modificata dal Parlamento.
Di fatto, la pubblicazione della sentenza ha smontato l’impostazione politica e tecnica della legge Calderoli, rendendola al momento inapplicabile.

Il 20 gennaio la Corte Costituzionale, dopo il pronunciamento favorevole della Corte di Cassazione del 10 dicembre scorso, ha invece dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della Legge Calderoli.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge sia stata già ampiamente modificata dalla propria sentenza e che un ulteriore intervento, si porrebbe non già come abolizione della Legge Calderoli, bensì come revisione costituzionale dell’Art.116, cosa ovviamente inammissibile.

In attesa delle motivazioni della sentenza, pubblichiamo nella sezione testi il Comunicato Stampa della Corte Costituzionale.

Bloccato il referendum, il movimento contro la Legge Calderoli dovrà mobilitarsi e vigilare affinché il Parlamento riscriva la legge in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.

Ma su cosa è intervenuta la Corte Costituzionale?

Proviamo a riassumere i punti principali, rinviando per un migliore approfondimento alla lettura di autorevoli interventi nelle sezioni commenti e attualità.

Innanzitutto la Corte ha ribadito che l’autonomia differenziata va inserita nel complessivo disegno della nostra Costituzione che “riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio”.
La devoluzione poi non può riguardare intere materie, la cui legislazione deve essere a carattere nazionale per garantire i principi di cui sopra. Possono essere oggetto di autonomia differenziata solo specifiche funzioni, che devono essere ben motivate, cosa che la Legge Calderoli non prevede.

In ogni caso la Corte ha stabilito che non può esserci devoluzione di materie soggette alla legislazione europea e a specifiche normative nazionali, come:
– Commercio con l’estero
– Tutela dell’ambiente
– Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
– Porti e aeroporti civili grandi reti di trasporto e navigazione
– Professioni e Ordini professionali
– Ordinamento della comunicazione (es.reti internet)
– Norme generali sull’istruzione

Sui Livelli Essenziali di Prestazione la Corte ha bocciato i meccanismi previsti dalla legge per la loro determinazione e modifica.
Ha rivendicato il ruolo essenziale del Parlamento sia su questo aspetto che sulla determinazione delle intese tra Governo e Regioni.

Infine la Corte ha bocciato la Legge Calderoli proprio su un punto determinante, quello delle risorse. Non si possono infatti esimere le Regioni dal concorso agli obiettivi nazionali della finanza pubblica, né si può, con il richiamo alla spesa storica, ledere fondamentali diritti di eguaglianza dei cittadini sul territorio nazionale.

Concludendo, la Corte ha messo paletti chiari e inderogabili a cui il Legislatore dovrà attenersi e, al di là delle minimizzazioni del ministro Calderoli e di non improbabili fughe in avanti, la legge, di fatto, è su un binario morto.

 

Testi (Legge Calderoli e altri materiali conoscitivi)

Commenti (posizioni di esperti)

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